Legge 4/2013
"...Art. 4 - L'esercizio della professione è libero e fondato sull'autonomia, sulle competenze e sull'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica, nel rispetto dei principi di buona fede, dell'affidamento del pubblico e della clientela, della correttezza, dell'ampliamento e della specializzazione dell'offerta dei servizi, della responsabilità del professionista.
Art. 5- La professione è esercitata in forma individuale, in forma associata, societaria, cooperativa o nella forma del lavoro dipendente...."
Prima la Legge n.3 dell'11 gennaio 2018 recante “Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 2018, ha individuato l’Osteopatia come una professione sanitaria.Poi l'accordo tra il Governo, le Regioni e Province autonome del 5 novembre 2020 (rettificato il 23 novembre 2020) ha riconosciuto l’Osteopatia come professione sanitaria avviando l’iter per la definizione del percorso formativo.
Ad oggi con il Decreto Interministeriale n. 1563 dell’1-12-2023 sono stati definiti sia l’ordinamento didattico della formazione universitaria, sia i criteri formativi della Laurea in Osteopatia, triennale, che dall'a.a. 2024/2025 è stata attivata nelle Università di Firenze e di Verona.
"Nell’ambito della professione sanitaria dell’osteopata, il laureatoè un operatore sanitariocui competono le attribuzioni previste dal Decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2021, n. 131:
è quel professionista sanitario che svolge in via autonoma, o in collaborazione con altre figure sanitarie, interventi di prevenzione e mantenimento della salute attraverso il trattamento osteopatico di disfunzioni somatiche non riconducibili a patologie nell’ambito dell’apparato muscolo scheletrico".
Ma la definizione e regolamentazione della professione di osteopata non è ancora terminata.
Dopo l'avvio dei corsi di laurea, gli osteopati professionisti e quelli in formazione sono in attesa del:
- Decreto sulle Equipollenze, di fondamentale importanza per completare l'iter legislativo e definire in modo chiaro i requisiti e le equivalenze dei titoli di studio preesistenti ai fini dell'accesso all'albo professionale,
- L'albo professionale degli osteopati.
COSA SONO LE DISCIPLINE BIO-NATURALI (D.B.N.)?
Lo spiegano in maniera chiara ed esaustiva Katia Arrighi, Antonello Calabrese e Paolo Rendina nel loro libro "Lavorare con le disipline bio-naturali", di cui a seguire alcuni stralci:
"(...) Le prestazioni afferenti l’attività degli operatori in discipline bio naturali consistono in attività e pratiche che hanno per finalità il mantenimento e il recupero dello stato di benessere della persona. Tali pratiche, che non hanno carattere di prestazioni sanitarie, tendono a stimolare le risorse vitali dell’individuo attraverso metodi
ed elementi naturali la cui efficacia sia stata verificata nei contesti culturali e geografici in cui le discipline sono sorte e si sono sviluppate". (L. 2/2005, Reg. Lombardia, Art. 1 Finalità e principi C. 2)
Le Discipline Bio Naturali sono quindi tutte le pratiche finalizzate al benessere, ossia senza finalità sanitaria (...) che si occupano di quella risorsa importante e preziosa che è la persona, in accordo alla percezione condivisa dagli “addetti ai lavori”.
La più grande fatica che i rappresentanti della categoria professionale degli Operatori delle D.B.N. hanno fatto e fanno è chiarire, al mondo politico e istituzionale, dove si collochi l’area di competenza dei Professionisti che essi rappresentano...Il primo sostanziale passo per guadagnare una identità, con l’aumentare del numero di insegnanti e operatori, fu la nascita di Associazioni di Professionisti con lo scopo di raggruppare i praticanti di una specifica disciplina, dando loro per la prima volta un senso di appartenenza e rappresentatività (...) Le Associazioni di Professionisti, infatti, non essendoci standard qualitativi istituzionali, stabilirono in autonomia i requisiti di accesso per l’iscrizione dei propri soci e per la formazione continua, imponendo anche la copertura assicurativa e l’adesione a codici etici e deontologici a
garanzia e tutela dell’utenza (...) e così "(...) nacquero le prime forme aggregative che raggrupparono le associazioni delle diverse Discipline, dando loro una forza rappresentativa e una credibilità collettiva che a nessuna Disciplina da sola era possibile raggiungere (...).
LE D.B.N.IN ITALIA.
In italia, ad oggi, sono state individuate 45 Discipline nel Catalogo dell’Offerta Formativa in D.B.N. della Regione Lombardia, che è la regione italiana più impegnata sull’argomento, tra cui appaiono quelle di nostro precipuo interesse ovvero:
- Tecniche Osteopatiche Olistiche
L’Operatore in Discipline Bio Naturali specializzato in Tecniche Osteopatiche Olistiche rivolge il suo operato alla Persona intesa come entità globale ed indivisibile di corpo, mente ed emozioni in una prospettiva olistica.La sua attività è indirizzata a stimolare la Vitalità dell’Individuo e assecondare la capacità spontanea diautoregolazione dell’organismo. L’Operatore ricerca le cause delle disarmonie energetico/funzionali a livello tissutale.
Il suo intervento è finalizzato al mantenimento e al ripristino dell’equilibrio omeostatico mediante l’utilizzo e l’applicazione di Tecniche proprie della Disciplina.
- Biodinamica Craniosacrale
La terminologia “Biodinamica Craniosacrale” è quella utilizzata dai suoi fondatori negli Stati Uniti d’America agli inizi del ‘900 ed è attualmente di uso corrente in tutti i continenti in cui è ampiamente diffusa.
Il termine “ indica l’oggetto col quale l’operatore interagisce nelle sessioni: la potenza energetica percepibile nel contatto con l’essere vivente. Il termine “ si riferisce all’oggetto prevalente dell’ascolto che è effettuato tramite lieve contatto manuale (da non confondere con il massaggio o con altre tecniche di digitopressione, fisioterapiche, kinesiologiche e osteopatiche). Interagisce con le aree del corpo considerate veicoli di più semplice rintracciamento dei ritmi biodinamici, non nella loro accezione anatomica. I ritmi biodinamici sono l’espressione della forza vitale del “Respiro della Vita” creatrice intelligente che permea l’intera matrice energetica dell’individuo. Le sessioni, che consistono in un ascolto e in una sincronizzazione con i ritmi del ricevente, tendono a sostenere le risorse innate, supportare le intrinseche capacitcapacità di equilibrio e ad integrare le funzioni vitali affinché si riarmonizzino con i ritmi naturali.
È possibile catalogare idealmente le Discipline sopra menzionate in tre gruppi, a seconda che lavorino prevalentemente:
- a mediazione corporea diretta ossia con un contatto fisico tra operatore e cliente (...) tutte quelle arti in cui il cliente riceve un trattamento dalle mani dell’Operatore, attraverso un contatto fisico,ossia il nostro ambito di competenza;
- a mediazione corporea indiretta ossia con il cliente che segue “l’esempio” dell’operatore (...);
- a mediazione non corporea ossia il cliente non viene toccato fisicamente dall’operatore e non esegue una pratica fisica (...).
1) Le Discipline Bio Naturali possono essere praticate ovunque?
Nella Risoluzione n. 85939/2015 (a firma del MiSE -Ministero delle Imprese e del Made in Italy) è indicato espressamente che le “attività di massaggi non riconducibili a quelli aventi finalità terapeutiche né a quelle eseguite sulla superficie del corpo umano, con lo scopo esclusivo o prevalente di migliorarne e proteggerne l’aspetto estetico modificandolo attraverso l’eliminazione o l’attenuazione degli inestetismi presenti e finalizzate invece al più generico mantenimento di una attuale condizione di benessere, in assenza di specifiche disposizioni legislative, non devono essere sottoposte a specifiche restrizioni all’esercizio quali ad esempio il possesso del titolo abilitante alla professione di estetista, fatti salvi in ogni caso il rispetto delle generali norme igienico sanitarie applicabili nonché ogni eventuale profilo demandato alle disposizioni regionali o comunali."
2) Qual è, quindi, il percorso formativo richiesto per essere riconosciuto come operatore di Discipline Bio-Naturali?
La Deliberazione del Consiglio Regionale n. 1 del 28 gennaio 2009, all’Allegato A, ha definito i requisiti della formazione prevedendo corsi di durata almeno triennale con un totale di 1.200 ore.
Un Operatore che abbia terminato l’iter formativo in una specifica Disciplina può, se lo desidera, richiedere l’ammissione quale socio ad una Associazione Professionale.
(...) La Legge 4/2013 “Disposizioni in materia di professioni non organizzate” prevede che le Associazioni di rappresentanza dei professionisti possano iscriversi negli
appositi elenchi conoscitivi del MiSE (Ministero dello Sviluppo Economico), ovviamente purché ne abbiano i requisiti, e che possano rilasciare ai propri iscritti un Attestato di Qualità e Qualificazione Professionale dei servizi di rappresentanza ( 7 L. n. 4/2013), rendendoli più riconoscibili quali professionisti preparati e
aggiornati, di conseguenza più competitivi sul mercato (...).
Alla fine del percorso formativo, dunque, si può partecipare nelle Regioni riconosciute a un corso conclusivo specifico di 48 ore teorico-pratico in cui si terranno delle lezioni di approfondimento normativo e conoscitivo relative alle D.B.N. .Questo momento, previo superamento dell’esame finale, permetterà di ricevere l’Attestato di competenze riconosciuto dalla Regione di riferimento e di essere inseriti nel Registro degli Operatori in D.B.N.
Gli “Attestati di Competenza” in una D.B.N., rilasciati al termine di un corso che rispetti la struttura delle competenze prevista dal QRSP e le modalità di svolgimento previste dal Decreto n. 64672013, sono riconosciuti dalla Regione e hanno pertanto valore pubblico.
3) L’iscrizione all’Elenco regionale D.B.N. – sezione operatori è obbligatoria?
No, non è obbligatoria per accedere alla pratica di queste discipline; si tratta infatti di un bollino di qualità a garanzia degli utenti di queste discipline e dello stesso operatore.